Art. 16.
(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente).

      1. Ai concorsi di cui all'articolo 15 possono partecipare gli ufficiali del Corpo militare iscritti nel ruolo speciale del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica, e non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;

 

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          b) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

          c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato;

          d) siano in possesso del diploma di laurea legalmente riconosciuto;

          e) abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato in qualità di ufficiale.

      2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico-sperimentale e di un corso applicativo propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente. Gli stessi vincitori sono nominati tenenti in servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria finale del corso applicativo e con decorrenza dalla data del termine dello stesso.
      3. Gli ufficiali di cui al comma 2 iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate sono cancellati dai medesimi ruoli.